La reperibilità in caso di malattia

Il D.M. n° 206 del 18/12/09 stabilisce gli orari ri reperibilità per i lavoratori durante un periodo di malattia.

Per il settore privato sono previste 4 ore, 2 al mattino, dalle 10 alle 12, e 2 nel pomeriggio dalle 17 alle 19.
Per il settore pubblico e per gli insegnanti le ore sono ben 7: 4 al mattino dalle 9 alle 13 e 3 nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Il certificato telematico deve essere sempre  inviato, anche per un solo giorno di malattia.

In caso di visita fiscale con assenza del lavoratore malato, non ha valore una qualsiasi giustificazione (medica o di altra natura) consegnata a posteriori; il datore di lavoro deve essere avvisato preventivamente dell'assenza in un determinato orario, anche per recarsi a visita medica. La giustificazione a posteriori ha valore solo in caso di eventi urgenti ed imprevedibili.

Alcune fasce di lavoratori sono esonerati dall'obbligo di reperibilità:

  • Coloro che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Chi subisce degli infortuni sul lavoro;
  • Chi contrae malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • Chi ha stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
  • Tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il pe- riodo di prognosi indicato nel certificato. 


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© Massimo Angelotti 2012